Biologico: un regolamento per lo sviluppo del settore


Il Consiglio agricolo ha raggiunto un accordo su un nuovo regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici inteso a semplificare la materia sia per gli agricoltori che per i consumatori
La nuova disciplina reca un insieme coerente di obiettivi, principi e norme fondamentali sulla produzione biologica, compreso un nuovo regime permanente d’importazione e un sistema di controllo più razionale. L’uso del marchio biologico UE è reso obbligatorio, ma può essere accompagnato da marchi nazionali o privati. Un’apposita indicazione informerà i consumatori del luogo di provenienza dei prodotti. Potranno avvalersi del marchio biologico solo i prodotti alimentari che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici, ma i prodotti non “bio” potranno indicare, nella composizione, gli eventuali ingredienti biologici. Resta vietato l’uso di organismi geneticamente modificati ed ora verrà indicato espressamente che la presenza accidentale di OGM in misura non superiore allo 0,9% vale anche per i prodotti “bio”. Rimane invariato l’elenco delle sostanze autorizzate in agricoltura biologica. La nuova normativa apre inoltre la possibilità di aggiungere ulteriori disposizioni sull’acquacoltura, sulla vitivinicoltura, sulle alghe e sui lieviti “bio”. Nella seconda fase di questo processo di revisione del quadro normativo, sulla base del nuovo regolamento, le rigorose modalità di applicazione vigenti verranno trasposte dal regolamento preesistente al nuovo regime. Il Commissario Mariann Fischer Boel ha sottolineato che “si tratta di un eccellente accordo, che renderà i prodotti “bio” più facilmente riconoscibili nell’UE e farà sì che i consumatori sappiano esattamente cosa acquistano. L’alimentazione biologica rappresenta un mercato fiorente e in piena espansione. Mi auguro che il nuovo quadro normativo assicuri continuità a questa crescita, grazie al fruttuoso incontro tra domanda di mercato e spirito imprenditoriale dei produttori europei.”
Caratteristiche del regolamento
– il nuovop regolamento esplicita gli obiettivi, i principi e le norme di produzione dell’agricoltura biologica, lasciando allo stesso tempo una certa flessibilità per tenere conto delle condizioni locali e dei vari stadi di sviluppo;
– assicura che gli obiettivi e i principi si applichino ugualmente a tutte le fasi della produzione biologica animale, vegetale, di acquacoltura e di mangimi, nonché alla produzione di alimenti biologici trasformati;
– chiarifica la disciplina in materia di OGM, reiterando in particolare l’assoluto divieto di utilizzare OGM nella produzione biologica e precisando che il limite generale dello 0,9% per la presenza accidentale di OGM autorizzati si applica anche ai prodotti biologici;
– colma la lacuna legislativa per effetto della quale la presenza fortuita di OGM in misura superiore allo 0,9% non impedisce attualmente la vendita di un prodotto etichettato “bio”;
– rende obbligatorio il marchio UE per i prodotti biologici di origine comunitaria, consentendo tuttavia l’uso complementare di marchi nazionali o privati, al fine di promuovere il “concetto comune” di produzione biologica;
– autorizza norme private più rigorose;
– garantisce che siano etichettati “bio” soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici;
– autorizza l’indicazione degli ingredienti biologici nella composizione dei prodotti non biologici;
– non contempla il settore della ristorazione privata e collettiva, ma autorizza gli Stati membri a regolamentare questo comparto, in attesa di un riesame a livello UE nel 2011;
– potenzia l’approccio basato sul rischio e migliora il sistema di controllo, allineandolo al sistema ufficiale di controllo vigente nell’UE per la generalità delle derrate alimentari e dei mangimi, ma mantenendo anche controlli specifici per la produzione biologica;
– istituisce un nuovo regime permanente d’importazione, in virtù del quale i paesi terzi possono esportare sul mercato dell’UE a condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori dell’UE;
– prescrive l’indicazione del luogo di provenienza dei prodotti, anche per quelli importati che recano il marchio UE;
– apre la possibilità di aggiungere ulteriori disposizioni sull’acquacoltura, sulla vitivinicoltura, sulle alghe e sui lieviti biologici;
– lascia invariato l’elenco delle sostanze autorizzate in agricoltura biologica, prescrive la pubblicazione delle richieste di autorizzazione di nuove sostanze e sottopone a un sistema centralizzato la concessione di eccezioni;
– dà luogo alla trasposizione delle modalità di applicazione dal regolamento precedente al nuovo, con particolare riguardo all’elenco delle sostanze, alle norme in materia di controllo e ad altre disposizioni applicative.
Si ricorda che nel 2005, nell’UE a 25, circa 6 milioni di ettari sono stati coltivati secondo il metodo biologico o riconvertiti alla produzione biologica. Ciò rappresenta un aumento di oltre il 2% rispetto al 2004. Nello stesso periodo il numero di produttori “bio” è cresciuto di oltre il 6%.