OMNIBUS AGRICOLO: REGOLE PIU’ SEMPLICI PER L’AGRICOLTURA EUROPEA

Maggiore flessibilità per i Paesi dell'UE finalizzata a sostenere gli imprenditori agricoli che si trovano a fronteggiare le crisi di mercato e di conseguenza gravi perdite di reddito, sostegno ai giovani agricoltori, maggiore attenzione per le aree di interesse ecologico. Sono questi solo alcuni dei miglioramenti proposti alla politica agroalimentare europea.

L’Omnibus agricolo, vale a dire l’accordo raggiunto per modificare le quattro normative che disciplinano la Politica Agricola Comune, ovvero i Pagamenti diretti, lo Sviluppo rurale, l’Organizzazione Comune di Mercato e il Regolamento orizzontale (vedi: http://bit.ly/2hin7Zy) sono parte integrante del cosiddetto Regolamento Omnibus, che nel suo complesso modifica la normativa finanziaria sull’esecuzione del bilancio dell’UE, nonché 15 atti legislativi settoriali, compreso quello agricolo. L’Omnibus agricolo punta a semplificare la PAC, soprattutto in vista della definizione della nuova politica agricola europea post 2020 (http://bit.ly/2znjMg4). Vediamo in dettaglio i miglioramenti tecnici che interessano i quattro regolamenti PAC.

Pagamenti diretti
– Agricoltori in attività: la distinzione tra agricoltori in attività e agricoltori non in attività diventa facoltativa, consentendo così agli Stati Membri in cui comportava un onere amministrativo eccessivo di eliminarla;
– pascolo permanente: le norme attuali sono modificate in modo da offrire agli Stati Membri una maggiore flessibilità nell’applicazione dell’obbligo corrispondente;
– riduzione dei pagamenti: l’accordo conferma la facoltà per gli Stati membri di rivedere le loro decisioni relative alla riduzione dei pagamenti diretti su base annua;
– ecosostenibilità: le superfici coltivate con varietà vegetali quali il miscanthus e il silphium perfoliatum, nonché le superfici di terreni a riposo melliferi saranno anch’esse considerate aree d’interesse ecologico;
– giovani agricoltori: i pagamenti a favore dei giovani agricoltori saranno concessi per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione della domanda, sempre che la domanda sia stata fatta entro cinque anni dall’insediamento dell’azienda agricola. Inoltre gli Stati Membri potranno aumentare i pagamenti a favore dei giovani agricoltori nell’ambito del primo pilastro fino al 50%, entro i massimali esistenti;
– sostegno accoppiato facoltativo: gli Stati Membri potranno rivedere ogni anno la loro decisione.
Organizzazione Comune dei Mercati
– Ripartizione del valore: la possibilità di negoziare collettivamente le condizioni di ripartizione del valore nei contratti sarà estesa a settori diversi da quello dello zucchero e avrà carattere facoltativo;
– Organizzazioni di Produttori (OP): le Istituzioni hanno deciso di mantenere lo status quo per quanto riguarda il riconoscimento facoltativo delle OP, il requisito per cui la loro attività economica deve essere reale e la deroga prevista per il settore del latte. La proposta di aggiungere una nuova categoria di organizzazioni (“Organizzazioni di Contrattazione”) non è stata accolta;
– OP e regole di concorrenza: alcune prerogative delle OP quali la pianificazione della produzione, l’ottimizzazione dei costi di produzione, l’immissione sul mercato e la negoziazione, per conto dei propri aderenti, di contratti per la fornitura di prodotti agricoli, che già esistono in settori come quelli dell’olio d’oliva, delle carni bovine e dei seminativi, saranno estese a tutti i settori al fine di migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento. Alla luce di tale estensione, si è inoltre deciso di aggiungere all’articolo sulle organizzazioni di produttori alcune salvaguardie per garantire che la concorrenza non sia esclusa;
– programmi operativi per ortofrutticoli, vino e contingenti di importazione: le norme convenute prevedono una semplificazione e miglioramenti tecnici in questi settori;
– gestione delle crisi: la proposta di un regime volontario di riduzione della produzione in tempo di crisi non è stata accolta, rimandando così il dibattito in materia alla prossima revisione della PAC dopo il 2020.
Sviluppo rurale
– Strumento di stabilizzazione del reddito: mentre il sostegno legato allo strumento generale di stabilizzazione del reddito continuerà ad essere innescato in caso di calo del reddito dell’agricoltore superiore al 30% del suo reddito medio annuo, la soglia applicabile al nuovo strumento specifico per settore sarà fissata al 20%. Analogamente, il sostegno per le polizze assicurative che coprono, tra l’altro, le perdite causate da avversità atmosferiche, sarà messo a disposizione se è distrutto più del 20 % della produzione media annua dell’agricoltore;
– strumenti finanziari: vari cambiamenti sono apportati alle regole che devono essere rispettate dagli strumenti finanziari al fine di promuovere il loro uso e armonizzarli con altri fondi strutturali e d’investimento dell’UE.
Regolamento orizzontale
– Riserva di crisi: non sono state apportate modifiche alle attuali regole, ma la Commissione si è impegnata in una dichiarazione a rivedere il funzionamento della riserva in sede di elaborazione del prossimo quadro finanziario pluriennale al fine di permettere un intervento rapido ed efficace nei periodi di crisi del mercato;
– regola del 50/50: la proposta di eliminare la cosiddetta “regola del 50/50” non è stata accolta. Gli Stati Membri e il bilancio dell’UE continueranno a condividere equamente le conseguenze finanziarie delle somme andate perdute a causa di irregolarità e che non sono state recuperate entro un termine ragionevole;
– disciplina finanziaria: la procedura attuale, che garantisce che le spese a titolo delle disposizioni della PAC non superino i limiti specificati nel bilancio dell’UE, è stata semplificata e sarà gestita unicamente dalla Commissione.