Bollettino Colture Erbacee n. 61 del 19.7.19 – NORMATIVA

ESTENSIONI D’IMPIEGO per situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 reg. UE 1107/2009) – Anno 2019

Negli ultimi anni, le istanze provenienti dal mondo agricolo, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari idonei a contrastare emergenze fitosanitarie non contenibili con altri mezzi, hanno avuto un notevole incremento.

Si tratta soprattutto di richieste relative all’estensione d’impiego ad una coltura e/o un’avversità non presenti in etichetta, in considerazione delle ridotte disponibilità di valide alternative per il relativo controllo, nonché delle situazioni di diffusa presenza e di danni dovuti all’avversità. La deroga tuttavia può riguardare unicamente prodotti fitosanitari a base di sostanze attive già approvate ai sensi della normativa comunitaria e presenti in prodotti fitosanitari autorizzati per colture/avversità diverse da quelle oggetto della richiesta.

Tali deroghe sono consentite dall’art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009 che prevede appunto la possibilità di autorizzare, in deroga ai requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale stabiliti dagli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, l’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, per un periodo non superiore a 120 giorni e per un uso limitato e controllato “…ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole.”

Le richieste di autorizzazione ai sensi dell’art. 53, presentate da Associazione od Organizzazione agricola o da Enti locali (“portatori di interesse”), sono avallate, in base a una procedura codificata, dal Servizio Fitosanitario Nazionale e stabilite con le relative autorizzazioni da parte del Ministero della Salute.

Sul portale del Ministero della Salute sono state comunicate le autorizzazioni in deroga finora emanate relative al 2019. Per ogni autorizzazione viene indicata la sostanza attiva, il tipo di funzione, la coltura o l’avversità oggetto della deroga e il periodo dell’estensione di impiego che, come già detto, comunque non può superare i 120 giorni. Altri elenchi potranno essere pubblicati nel corso del 2019.

Elenco delle estensioni d’impiego per emergenze sanitarie ai sensi dell’art. 53 del reg. (CE) 1107/2009

(elenco al 1° luglio 2019)

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