GUIDA PER IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI: RIFERIMENTI NORMATIVI


(vedi: AA.VV.|on line|2015| cod.E458)


copert
 ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI (aggiornamento giugno 2015)


Procedure di autorizzazione e immissione in commercio

001 Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che abroga la Direttiva 91/414/CEE.
Tra le disposizioni di applicazione del Regolamento 1107, vanno ricordati in ordine cronologico i Regolamenti:

002
Regolamento (UE) n. 540/2011 che riporta l’elenco delle sostanze attive approvate;

003
Regolamento (UE) n. 544/2011 – contenente i requisiti per l’approvazione delle sostanze attive;

004
Regolamento (UE) n. 545/2011 – riportante i requisiti per l’approvazione di prodotti fitosanitari;
Tra le disposizioni di applicazione del Regolamento 1107, va ricordato anche il

005
Regolamento (UE) n. 547/2011 relativo all’etichettatura dei PF
Si richiama inoltre il

006
Decreto Legislativo n. 69 del 17 aprile 2014


Classificazione e registrazione dei prodotti fitosanitari


007
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche. Questo è stato modificato con

008
il Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell’8 maggio 2013.

009
Il Regolamento (CE) n. 1907 del 18 dicembre 2006 denominato regolamento “REACH” (dall’acronimo “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; ha lo scopo di proteggere la salute umana e l’ambiente dai possibili rischi derivanti dai prodotti chimici.
Il REACH attribuisce ai produttori l’onere di documentare i potenziali rischi attribuibili alle singole sostanze chimiche, che fabbricano o vendono nel territorio dell’Unione europea, e contemporaneamente di indicare come gestire questi rischi. Tali informazioni vengono date tramite la Scheda dati di Sicurezza (SDS), che deve obbligatoriamente accompagnare i prodotti classificati pericolosi.
Attualmente le schede dati di sicurezza sono compilate secondo le indicazioni del

010
Regolamento (UE) n. 453/2010,che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH per adeguarlo al Regolamento CLP, costituendo un sistema informativo che assieme all’etichettatura di pericolo garantisce la sicurezza di operatori e consumatori.


Sicurezza dei consumatori


011
Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di PF nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

012 Regolamento (CE) n. 149/2008,
che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento.

013 Regolamento (CE) n. 1185/2009
va segnalato in quanto prevede di disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l’impiego sostenibile dei pesticidi.
Tra i Regolamenti applicativi, può essere utile la consultazione del

014
Regolamento (CE) n. 212/2013, che aggiorna l’allegato I del Regolamento (CE) n. 396/2005 per quanto riguarda le aggiunte e le modifiche concernenti i PF di cui a tale allegato. La classificazione riportata è utile anche per una migliore comprensione degli usi ammessi nelle etichette, nei casi dubbi, in particolare per quanto riguarda le colture orticole.

Corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari


015 Direttiva 2009/128/CE,
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. In questo quadro si inserisce la

016 Direttiva 2009/127/CE
, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi. La Direttiva n. 128/2009 è stata recepita in Italia con il 

016b DGR n. 1379 del 17 luglio 2012, Regione del Veneto
– Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione   comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. (Allegato A e allegato B)

017 Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150
recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”.
Le modalità con cui verrà data attuazione alle diverse misure previste dalle due direttive sono definite nel

018
Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con Decreto 22 gennaio 2014.

018b DGR n. 2136 del 18 novembre 2014, Regione del Veneto
Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per rivenditori di PF

Qualità dei prodotti


019
La Legge 3 febbraio 2011, n. 4, “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, istituisce il sistema nazionale di qualità, a cui le aziende agricole possono aderire volontariamente adottando specifici protocolli di produzione (produzione integrata avanzata, nel caso delle produzioni vegetali) e qualificare le relative produzioni attraverso l’uso di uno specifico marchio nazionale.
A livello regionale norme analoghe sono dettate dalla

020 Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
, “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”, che ha istituito il marchio QV (Qualità Verificata).


Agricoltura biologica


021 Regolamento (CE) n. 834/2007
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 2092/91 (vedi testo consolidato al 31 ottobre 2008).

022 Regolamento (CE) n. 889/2008
(scarica il testo senza gli allegati, ma vedi successivo paragrafo per il testo consolidato) recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli. Si tratta di un regolamento applicativo, che contiene ad esempio indicazioni specifiche per quanto riguarda i prodotti ammessi in agricoltura biologica, sia per la difesa delle piante sia come concimi e ammendanti (vedi testo consolidato al 01 luglio 2010 che considera già l’integrazione del Regolamento (CE) n. 710).
Nel 2009, infatti, è stato emanato il

023 Regolamento (CE) n. 710
di integrazione al Regolamento n. 889/2008 per quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica. Ha fatto seguito il

024 Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012
, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 889/2008 in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico. Nel 2014, infine, la Commissione ha adottato il

025 Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014
, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 relativamente alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.

026 Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.


Sicurezza nei luoghi di lavoro


027 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
(scarica pagine 1-401 e pagine 402-861), meglio noto come D.Lgs. 81/08, a volte semplicemente detto “Decreto 81” e per tutti gli addetti ai lavori spesso semplicemente il “Testo unico sulla sicurezza” regolamenta la salute e la sicurezza sul lavoro. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in seguito coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106, ha sostituito il vecchio D.Lgs 626/94, rappresentando, ora, il principale riferimento normativo in Italia sulla sicurezza in ambito lavorativo.


Tutela delle acque


 
La norma di riferimento è la

028 Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA)
,  che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. La Direttiva 2000/60/CE si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:
· ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
· raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;
· gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
· procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;
· riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;
· rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

A seguire, la

029
Direttiva 2006/118/CE
sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento fissa standard di qualità per le acque sotterranee. Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, il limite è 0,1 microgrammo/litro, e 0,5 microgrammo/litro per la somma di più sostanze attive o metaboliti. La

030 Direttiva 2008/105/CE
istituisce standard di qualità ambientale (Sqa) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali.
Da ultimo, la

031 Direttiva 2013/39/CE
del 12 agosto 2013, che modifica le Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. A livello nazionale il riferimento è il

032 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, “Norme in materia ambientale”, Sezione II – Tutela delle acque dall’inquinamento, in particolare articoli da 73 a 94, che riguardano la tutela qualitativa delle acque.


Gestione dei rifiuti di prodotti fitosanitari 



032
Decreto Legislativo n. 152/2006


033 Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
, che modifica la parte quarta del codice ambientale e istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI – anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE.


Altri riferimenti utili


034 Direttiva 1967/548/CEE
Direttiva Sostanze Pericolose (DSP) e

035 Direttiva 1999/45/CE
Direttiva Preparati Pericolosi (DPP).
Queste Direttive codificano il trasporto delle sostanze chimiche: la classificazione è stata recepita in Italia dal

036 D.Lgs. 52/1997
e dal

037 D.Lgs. 65/2003
 (circolare Ministero Salute applicativa)

Si riporta anche la

038 Direttiva 1991/414/CEE
, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, ripetutamente modificata e aggiornata, ad esempio con il

039 D.Lgs. 194/1995
(testo e allegati I, II, III, IV-V, VI); tale Direttiva è stata abrogata dal
001 Regolamento (CE) n. 1107/2009.
Vi è poi la

040 Direttiva 2008/68/CE
relativa al trasporto interno di merci pericolose (ADR, RID e ADN).

Infine, per quanto riguarda l’ambiente vi è il

041 D.Lgs. 334/1999
, per l’attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, denominato Seveso.

 

 


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