15.04.08 Tasse differenziate per birra e vino


“Tenuto conto della differenza tra i prezzi di vendita di un litro di vino e di un litro di birra, la differenza delle accise non è idonea a influire sul comportamento del consumatore”. Cosi si é espressa la Corte di Giustizia UE respingendo il ricorso della Commissione europea contro la Svezia per imposizioni fiscali differenziate per la birra (prodotto nazionale) ed il vino. Bruxelles riteneva, infatti, che la pratica del Regno di Svezia di applicare accise diverse per la birra e per il vino fosse tale da proteggere indirettamente la birra, prodotta essenzialmente in Svezia, a svantaggio del vino, principalmente importato da altri Stati membri. L’Esecutivo comunitario aveva chiesto alla Corte di Lussemburgo di pronunciarsi su quello che a suo dire si configurava come una violazione per inadempimento del diritto comunitario. “La Corte ricorda che il vino e la birra sono, in una certa misura, tali da soddisfare bisogni identici, cosicché si deve ammettere un certo grado di sostituibilità reciproca”. La Corte precisa che il rapporto di concorrenza determinante tra la birra, bevanda popolare di largo consumo, e il vino deve essere stabilito rispetto ai vini più accessibili al grande pubblico, che sono, in generale, i più leggeri e i meno cari. Di conseguenza, la Corte considera che solo i vini della categoria intermedia (con un titolo alcolometrico compreso tra l’8,5% e il 15% di volume alcolico e appartenenti ad una gamma di prezzo di vendita finale compreso tra 49 e 70 corone svedesi) presentano con la birra cosiddetta “forte” (con un titolo alcolometrico pari o superiore a 3,5%) caratteristiche comuni sufficienti perché essi rappresentino per il consumatore una scelta alternativa e siano quindi concorrenza con la birra forte. Dal raffronto dei livelli di imposizione rispetto alla gradazione alcolica (raffronto che, nella specie, risulta essere il più pertinente), la Corte rileva che un vino con un titolo alcolometrico del 12,5% in volume alcolico è soggetto ad una tassazione per unità percentuale di volume alcolico per litro superiore di circa il 20% a quella della birra con cui si trova in concorrenza. Il vino è quindi assoggettato ad una tassazione più elevata di quello della birra forte, con cui si trova in concorrenza. Tuttavia, la Corte considera che questa imposizione fiscale più elevata non sia tale da influenzare il mercato in esame e che non abbia l’effetto di proteggere indirettamente la birra svedese. A tale proposito, essa rileva che la differenza di prezzo tra i due prodotti è quasi identica a monte e a valle della tassazione (dal momento che un litro di vino con il 12,5% di volume alcolico costa poco più del doppio di un litro di birra). In tale contesto, la Corte constata che la Commissione non ha dimostrato che lo scarto tra i prezzi rispettivi della birra forte e del vino in concorrenza con la medesima sia talmente esiguo che la differenza delle accise applicabili in Svezia a questi due prodotti possa influenzare il comportamento del consumatore”.