10.12.2011 Nuove regole per l’etichettatura


Dopo quattro anni di lavoro, è stato pubblicato il regolamento UE in materia di etichettatura e sicurezza alimentare

La nuova normativa, che manda in pensione quella del 1979, presenta diverse novità. Tra le più significative troviamo l’obbligatorietà di:
– apporre in etichetta l’indicazione di provenienza per tutte le carni fresche, quindi maiale, pollame, agnello e capra; fino ad ora era previsto per la carne di bovino;
– riportare in una tabella di facile lettura, espresse per 100 grammi, 100 millilitri ed eventualmente per porzioni, le informazioni nutrizionali relativamente al contenuto energetico, alla percentuale di grassi e grassi saturi, di carboidrati, zuccheri, proteine e sale;
– porre in evidenza l’eventuale presenza di allergeni non solo per i cibi confezionati ma anche per quelli consumati in mense e ristoranti e dunque non imballati;
– evitare indicazioni fuorvianti sulla confezione. In queste rientrano anche la presentazione degli imballaggi, la presentazione grafica e la descrizione;
– rendere facilmente individuabili al consumatore prodotti simili ad altri prodotti ma ottenuti con l’impiego di ingredienti diversi, ad esempio i “formaggi vegetali”;
– indicare con la dicitura “carne ricomposta” e “pesce ricomposto” gli alimenti ottenuti dalla combinazione di più parti di carne o pesce;
– riportare la data di scadenza anche per i prodotti confezionati singolarmente.

Dimensione delle etichette, reazioni e tempistica
Le etichette, che dovranno essere posizionate ove ne risulti più facile la lettura, dovranno avere una dimensione minima e i caratteri non potranno avere dimensioni inferiori a 1,2 mm o, in alcuni casi, a 0,9 mm. Generalmente positive le reazioni delle organizzazioni agricole, anche se non manca qualche critica. Per Cia è opinabile la scelta di attendere tre anni per rendere obbligatoria l’indicazione d’origine per i prodotti animali trasformati, come prosciutti, salumi e i formaggi; dello stesso avviso Coldiretti che auspicava “soluzioni più immediate”. Anche Confagricoltura critica “la decisione di attendere due anni per rendere esecutiva l’indicazione di origine per le carni di suino, ovino, caprino e pollame e tre per le informazioni nutrizionali”. Confeuro, infine, si augura “un ulteriore impegno dell’Esecutivo per estendere l’obbligatorietà delle informazioni anche ad altre tipologie di prodotto”. L’entrata in vigore del nuovo regolamento è prevista per il ventunesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La sua applicabilità però prevede per alcuni punti un percorso a tappe. Le imprese produttrici, inoltre, avranno cinque anni di tempo per adattarsi del tutto alla norma.

Iter di verifica ed eventuali modifiche alle disposizioni
Con scadenze diverse a seconda dell’ambito di applicazione, la Commissione europea è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio dei Ministri alcune relazioni di valutazione che scadenziate nel testo del Regolamento potranno contenere proposte di modifica alle disposizioni dell’UE. Per la loro stesura la Commissione prenderà in considerazione l’esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza e un’analisi dei relativi costi e benefici che consideri anche l’impatto giuridico sul mercato interno e sugli scambi internazionali. “La stesura delle relazioni che la Commissione esecutiva presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio dei Ministri – ha commentato Paolo De Castro, Presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo – rappresenta la prossima occasione”.